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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PROCEDURE
I moduli indicati nelle diverse procedure paesaggistiche potranno essere scaricati dal sito della Regione Lazio, area autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, per agevolare la ricerca, la modulistica citata è stata catalogata in base alla procedura paesaggistica da presentare, compressa in formato zip e riportata in fondo alla pagina corrente. Basterà seguire il numero della procedura che interessa e scaricare la cartella corrispondente nel proprio PC.
La competenza in ambito di protezione dei beni Paesaggistici e dei beni culturali è in capo alla Regione Lazio, quest’ultima può sub-delegare i comuni, previo verifica del possedimento dei requisiti e della competenza amministrativa necessari, all’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt.146-159 del D.Lgs. 42/04. Il comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti.
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene, voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, dovrà necessariamente richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004.
L'autorizzazione paesaggistica, introdotta con il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137 del 06.07.2002” costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, è efficace per un periodo di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
L’autorizzazione paesaggistica non può essere richiesta a sanatoria per interventi già realizzati. La legislazione ammette due diversi procedimenti di richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, da richiedere in modalità ordinaria o semplificata, in funzione dell’entità dell’intervento che si intende realizzare.
Le norme regolamentanti le procedure di autorizzazione paesaggistica, cosi come disciplinata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04, sono:
- Procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria: L.R. n. 8 del 22.06.2012 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24”;
- Procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata: D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.31/17, si compone oltre che della parte normativa, di due allegati, “Allegato A: interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” e “Allegato B: elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”.
1) PROCEDURA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA di cui alla L.R. 8/12:
Il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, utilizzando il modello Mod.02ORD, reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificato per tutti i comuni della Regione.
Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, e sussista la competenza regionale in quanto il comune è sprovvisto di delega oppure, se ne è dotato, non ricorre nessuna delle ipotesi di cui alla l.r. 8/2012, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse esclusivamente via pec dal S.U.E. alla Regione all’indirizzo: aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it (utilizzando il modulo di trasmissione Mod.01A).
La Regione, o nel caso il comune sub-delegato, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento, verificandone la completezza.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 30 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.
Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione o nel caso il comune sub-delegato, provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.
In caso di parere positivo della Soprintendenza, entro 20 giorni la Regione provvede in conformità con il provvedimento conclusivo.
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990. La Regione o nel caso il comune sub-delegato, provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento regionale.
Nel caso di proposta negativa di provvedimento, l’amministrazione competente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990.
2) PROCEDURA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA di cui al D.P.R. 31/17:
Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, elencati nell’Allegato B (art. 3 D.P.R. 31/2017).
Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 D.P.R. 31/2017).
Il richiedente presenta al S.U.E. comunale apposita istanza secondo il modello Mod.02SEM di cui all’Allegato “C” del D.P.R. 31/2017, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica semplificata, di cui all’Allegato “D” del D.P.R. 31/2017, redatta da un tecnico abilitato. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
Nel solo caso in cui il Comune territorialmente competente non sia dotato di delega paesaggistica e l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire, il S.U.E. trasmette alla Regione l’istanza e la documentazione a corredo (utilizzando il modulo di trasmissione Mod.01A), esclusivamente in formato digitale all’indirizzo pec: aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it.
La Regione, o nel caso il comune sub-delegato, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica semplificata relative all’intervento, verificandone la completezza.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 10 giorni.Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.
Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione, o nel caso il comune sub-delegato, procede all’esame della richiesta.
Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L.241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Regione, o nel caso il comune sub-delegato, entro 20 giorni rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio alla Soprintendenza di una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, alla Regione, o nel caso al comune sub-delegato, che adotta il provvedimento conclusivo nei 10 giorni successivi.
Se la valutazione del Soprintendente è negativa, il Soprintendente ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, a meno che l’intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastante con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti, dandone idonea ed adeguata motivazione.
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione alla Regione, o nel caso al comune sub-delegato.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione, o nel caso il comune sub-delegato, provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il richiedente presenta al S.U.E. comunale apposita istanza secondo il modello Mod.P0C, corredata dalla necessaria documentazione progettuale richiesta nella pagina seconda del modulo stesso, redatta da un tecnico abilitato. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 30.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
Il comune sub-delegato, dopo aver verificato l’entità dell’intervento proposto, e le condizioni di esclusione di cui all’allegato “A” del D.P.R. 31/17, rilascia apposito nulla-osta all’esecuzione dell’intervento senza propedeutica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149 del Codice o dell’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017.
4) ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART.167 C.4 D.LGS. 42/2004:
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
A tal proposito il “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, all’art. 3” ha specificato e dettagliato i termini indicati dall’art. 167 c.4,lettera a) del Codice come segue:
- per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;
- per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
- per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
Interventi non assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica:
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A.
La Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha chiarito che tali interventi “irrilevanti”, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017, non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e per essi non è applicabile il regime sanzionatorio previsto.
Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004:
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (pubblicata su BURL n. 17 - Supplemento n. 2 del 27/02/2020) è stata modificata la L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, estendendo gli interventi per i quali è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 co. 6 del D.Lgs. 42/2004.
In particolare all’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) è stato introdotto:
Il comma 1 bis - È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico.
Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni dotati di delega paesaggistica.
Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica. Ricordiamo che il comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti.
Le istanze erroneamente ricevute dalla Regione Lazio saranno trasmesse ai Comuni per il seguito di competenza.
Procedura (art. 4 del Protocollo d’Intesa):
La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. art. 167, comma 5 ed art. 4 del Protocollo d’Intesa) prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente corredata dalla documentazione necessaria, la procedura si concluda entro 180 giorni.
La Regione o l’Ente delegato valuta l’ammissibilità delle domande, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale.
Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.
Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità
Giudiziaria.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento.
La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicandolo alla Regione o all’Ente delegato.
Se il parere della Soprintendenza è favorevole, la Regione o l’Ente delegato comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.
Se il parere della Soprintendenza è negativo, la Regione o l’Ente delegato comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria.
Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).
A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Regione o l’Ente delegato emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora la Regione o l’ente delegato abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.
Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.
Domanda e corredo documentale (art. 5 del Protocollo d’Intesa):
L’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata secondo il modello di cui all’Allegato 1 del Protocollo d’Intesa e deve essere corredata di tutta la documentazione elencata (Allegato 2). La modulistica è reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificata per tutti i comuni della Regione. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
L’istanza e tutta la documentazione allegata devono essere presentate OBBLIGATORIAMENTE in formato digitale all’indirizzo pec della Regione (aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it) seguendo le linee guida indicate nella pagina “TRASMISSIONE PRATICHE VIA PEC”, o all’indirizzo pec dell’Ente delegato.
Solo nel caso previsto dal comma 4 lettera b) dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ovvero per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, la documentazione richiesta è ridotta ai soli elementi di seguito indicati e non occorre fare riferimento all’allegato 2:
1. indirizzo pec (OBBLIGATORIO);
2. documentazione fotografica con vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito;
3. autorizzazione paesaggistica con indicazione di eventuale mutamento della proprietà, del possessore o del detentore;
4. relazione tecnica asseverata che descriva sinteticamente la difformità rispetto all’autorizzazione;
5. autocertificazione del proprietario in merito all’esistenza o meno di richiesta di sanatoria ai sensi della l. 326/04;
6. autodichiarazione sull’esistenza o inesistenza di procedimenti penali in corso in merito all’abuso in questione.
Sanzione pecuniaria (art. 6 del Protocollo d’Intesa):
La sanzione pecuniaria è equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. Il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Tale somma è determinata secondo la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", attualmente vigente, approvata con D.G.R. n. 412 del 6 agosto 2012.
Il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’I.C.I risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione attestante l’avvenuta variazione della rendita catastale, supportata da una simulazione DOCFA riferita allo stato autorizzato e allo stato di fatto.
In ogni caso la sanzione minima è stabilita in euro 2.000,00 (duemila/00) e la sanzione massima non può superare il decuplo del minimo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
Ordine cronologico per l’esame delle domande presentate alla Regione o al comune sub-delegato:
Nel rispetto dell’art. 77, punto 3, del Regolamento Regionale n. 1/2002, i procedimenti ad istanza di parte seguono l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Su richiesta, può essere concessa una deroga all’ordine cronologico solamente in eccezionali casi di comprovata urgenza, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. A9350, del 29/09/2011, quali:
- Procedimenti penali in corso o pendenti;
- Realizzazione di opera di pubblica utilità;
- Opera soggetta a finanziamento pubblico;
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza;
- Eliminazione di barriere architettoniche;
- Esigenze occupazionali o economiche comprovate;
- Atti giudiziari pendenti;
- Finanziamenti bancari in corso;
- Perfezionamenti di Atti relativi alla cessione/acquisizione del bene oggetto dell’istanza.
Le richieste di deroga all’ordine cronologico devono essere presentate secondo il modello “Allegato 4”, allegando la documentazione comprovante l’urgenza.
Le richieste prive della documentazione comprovante l’urgenza NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
5) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA - ART.167 C.5 D.LGS. 42/2004:
L’autorizzazione paesaggistica “postuma”, come chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il parere n. 12633 del 20/04/2017 che si trasmette in allegato al presente documento, riguarda interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione. In sostanza, si tratta dei casi in cui venga richiesto un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per opere realizzate, in assenza di titoli autorizzativi, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.
Tale fattispecie non configura un illecito paesaggistico e deve essere inquadrata nell’ambito operativo dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, con alcuni correttivi:
- non si applicano i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del d.lgs. 42/2004 e cioè “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”
- sono esclusi gli aspetti sanzionatori;
- deve applicarsi il solo comma 5 dell’articolo 167 integrato dal dettaglio procedurale contenuto nell’art. 146 del Codice.
Ne consegue che la procedura applicabile sarà quella prevista dall’art. 167, comma 5, come dettagliatamente descritta nel precedente paragrafo relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Gli interventi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 co. 5 d.lgs. 42/2004 deve essere presentata secondo il modello Allegato 3 e deve essere corredata di tutta la documentazione in esso elencata. La modulistica è reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificata per tutti i comuni della Regione. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (pubblicata su BURL n. 17 - Supplemento n. 2 del 27/02/2020) è stata modificata la L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, estendendo gli interventi per i quali è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 co. 6 del d.lgs. 42/2004.
In particolare: all’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) è stato introdotto:
Al comma 1 la lettera l bis) - l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004;
Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni dotati di delega paesaggistica. Ricordiamo che il comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti.
Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica.
In quest’ultimo caso, all’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione del Comune sull’ammissibilità dell’intervento a quanto prescritto dall’art. 36 (ovvero art. 37) del DPR 380/2001 (Allegato 5).
Le istanze erroneamente ricevute dalla Regione Lazio saranno trasmesse ai Comuni per il seguito di competenza.
Nota Bene: tutte le procedure paesaggistiche dovranno essere presentate obbligatoriamente in modalità telematica, via PEC all'indirizzo: comune.monterotondo.rm@pec.it ,oppure attraverso il SUAP in caso di lavorazioni inerenti attività produttive.
Al fine di agevolare le trasmissioni con i vari enti preposti alla tutela dei beni e del paesaggio, è stabilito un limite di 5 mb circa per ogni singolo file allegato, comunque fino ad un massimo complessivo di 20 mb a pratica trasmessa.
Per la trasmissioni di pratiche paesaggistiche particolarmente complesse, è ammesso suddividere la pratica in più messaggi, riportando nell’oggetto degli stessi, sia il numero del messaggio, sia il numero totale dei messaggi (ad esempio: Richiedente ..., via ..., realizzazione ..., PEC 1/3; Richiedente ..., via ..., realizzazione ..., PEC 2/3; Richiedente ..., via ..., realizzazione ..., PEC 3/3).
Per maggiori informazioni relativamente al SUAP sarà necessario contattare il Servizio preposto.