Manutenzione
A tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinati con strade, viali Comunali e aree pubbliche di provvedere, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cura e spese:
a) alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi metereologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione di veicoli e pedoni;
b) alla potatura regolare di siepi e piante radicate sul proprio fondo che invadano e restringano la carreggiata stradale i marciapiedi, le piste ciclabili ed ogni area ad uso pubblico o che limitino la visibilità e la leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) alla rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
d) le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dei rami e delle siepi, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non causare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno essere accatastate nè occupare la sede stradale o le aree pubbliche e dovranno essere eseguite previa installazione di segnaletica per avvisare gli automobilisti ed i pedoni della presenza dei lavori in corso;
e) alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono e/o intersecano, con i loro rami, sia i cavidotti che i corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione, creando conseguentemente pericolo per la sicurezza degli stessi impianti e per la scarsa luminosità artificiale residua.