Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, ha introdotto la modalità di voto domiciliare di "elettori affetti da infermità, che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione".
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, corredata da un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali.
Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi stessi.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio e del segretario.
All’operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Poichè le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l’assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell’Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore.