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Scarichi e acque reflue

Con la finalità di tutelare le acque dall’inquinamento, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto disposto dall’art. 124 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

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Con la finalità di tutelare le acque dall’inquinamento, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto disposto dall’art. 124 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

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Con la finalità di tutelare le acque dall’inquinamento, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto disposto dall’art. 124 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Per potere quindi scaricare le acque reflue prodotte dalle nostre attività o dalle nostre abitazioni, al suolo o sottosuolo o in acque superficiali, o ancora in fognatura pubblica, è necessario munirsi di autorizzazione allo scarico o idoneo titolo autorizzativo.

In base alle normative vigenti, gli scarichi possono essere di varia natura:

– scarichi domestici

– scarichi industriali

– scarichi di acque di dilavamento

Sempre in base alle norme vigenti, gli scarichi possono recapitare:

– in fognatura pubblica ·

– nel suolo o sottosuolo

– in acque superficiali

 

Di seguito si riporta una breve sintesi per comprendere quale procedimento autorizzatorio intraprendere per la corretta gestione degli scarichi reflui:

 

  1. SCARICHI DOMESTICI O SCARICHI ASSIMILABILI A DOMESTICI IN PUBBLICA FOGNATURA

Come specifica la legge, il recapito in reti fognarie è sempre ammesso purché venga osservato il regolamento emanato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato (ACEA ATO 2)

In questo caso la domanda di allaccio in fogna (sia che si tratti di allaccio nuovo o esistente “in sanatoria”) deve essere inoltrata ad ACEAATO2 secondo l’iter previsto dal Regolamento di utenza del Servizi Idrico Integrato (collegamento https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/acqua/ato2/regolamento-di-utenza-acea-ato-2.pdf) , stessa procedura vale per gli scarichi assimilabili che non necessitano di autorizzazione, ma per i quali i titolari hanno l’obbligo di allegare alla domanda di allaccio in fognatura al gestore una dichiarazione in merito all’assimilabilità delle acque scaricate a quelle domestiche Allegato B del Regolamento (collegamento https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/acqua/ato2/moduli/all-bdichiarazione-assimilabilita-con-intestazione.pdf)

 

 

 

  1. SCARICHI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO (SCARICHI ALTERNATIVI)

Per gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue esclusivamente domestiche, provenienti da insediamenti con numero di abitanti equivalenti (d’ora in avanti A.E.) inferiore a 50 o volume inferiore a mc 5.000, non allacciabili alla rete fognaria, la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico è comunale.

Per gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti con numero di AE pari o superiore a 50 o con volume pari o superiore a mc 5.000 (metri cubi cinquemila) la competenza è della Città Metropolitana e le informazioni possono essere reperite al seguenti LINK.

 

  1. SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI

Per quelle tipologie di scarichi provenienti da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, siano essi recapitanti in fogna, sul suolo o sottosuolo o in acque superficiali.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune, per il recapito in fognatura pubblica, attenersi alle procedure per le richieste di allaccio emanate dal soggetto gestore del servizio idrico integrato (ACEA ATO 2) Allegato C Regolamento (collegamento https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/acqua/ato2/regolamento-di-utenza-acea-ato-2.pdf)

 

PRINCIPALI NORME E REGOLAMENTI

 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

 

Deliberazione Della Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219: Adozione del documento concernente  «Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti».

Piano di Tutela delle acque della Regione Lazione: Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18 aggiornamento del piano di tutela delle acque regionali (P.T.A.R.), in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con deliberazione della giunta regionale 2016, n. 819. Piano di tutela. (Collegamento https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/acqua)

Di seguito si riporta la documentazione per le autorizzazioni di carattere comunale relativamente agli scarichi di cui al punto 2 e 3 e si specifica che i lavori relativi alla realizzazione degli impianti sono sottoposti a regime di S.C.I.A. Art. 23 del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. (allegato obbligatorio all’istanza) e che gli stessi potranno essere iniziati una volta ottenuta l’autorizzazione allo scarico.

Ultima modifica: mercoledì, 20 novembre 2024

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