Descrizione
Tipologia
Formati disponibili
Licenza d'uso
Ufficio responsabile
Documenti
Ulteriori informazioni
Descrizione aggiuntiva
Matrimonio:
Il matrimonio è un istituto che indica l'unione - civile e/o religiosa - fra due o più persone. Nell'ordinamento italiano il matrimonio è un negozio giuridico regolato dal Titolo VI del Codice Civile (articoli 79-230). La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale, e cioè il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale. La Costituzione italiana tratta del matrimonio agli articoli 29 e 30. Il primo definisce la famiglia quale "società naturale fondata sul matrimonio" e stabilisce che "il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Il secondo riguarda il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli legittimi e naturali (ossia nati nell'ambito e al di fuori del matrimonio), e assicura ai secondi le tutele giuridiche e sociali. In Italia, gli effetti civili del matrimonio sono riconosciuti anche ai matrimoni celebrati davanti a un ministro di culto di una confessione religiosa che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano.
Unioni civili e convivenze di fatto
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“
In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016.
Denuncia di Nascita:
La denuncia di nascita può essere resa da uno dei genitori oppure da entrambi se non coniugati fra loro, dal medico, dall'ostetrica, da altra persona che abbia assistito al parto o da un procuratore speciale. La denuncia può essere resa entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuto il parto o entro dieci giorni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo fra di loro, la dichiarazione è resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre. In ogni caso il figlio è iscritto nell'anagrafe ove la madre risiede. Il/i denunciante/i deve/devono presentarsi con un documento di riconoscimento valido e l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura dove è avvenuto il parto.
Ufficio competente: Stato Civile – Piazza Angelo Frammartino, 4 Monterotondo - tel.06/90964245-392-370
fax 06/90964321 - orario: dal lunedì al venerdi 8,45-12,30; mercoledi chiuso; martedì e giovedì 15,00-17,00
e.mail: demografico@comune.monterotondo.rm.it - Responsabile del Servizio: ANTONIETTA DE LUCA.