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I Servizi Demografici del Comune (anagrafe, stato civile) rilasciano i seguenti certificati: -Certificati Anagrafici, certificati ed estratti di Stato Civile -Attestato di soggiorno per i cittadini comunitari

Descrizione

I Servizi Demografici del Comune (anagrafe, stato civile) rilasciano i seguenti certificati: -Certificati Anagrafici, certificati ed estratti di Stato Civile -Attestato di soggiorno per i cittadini comunitari

Tipologia

Documento di programmazione e rendicontazione

Formati disponibili

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Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Ufficio Demografici

Informazioni e contatti dell'ufficio

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

ertificati Anagrafici, certificati ed estratti di Stato Civile

I certificati anagrafici, EMESSI DALL'UFFICIO ANAGRAFE, ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 n. 642 sono SOGGETTI ALL’IMPOSTO DI BOLLO DI € 16 FIN DALL’ORIGINE. Restano salve le esenzioni previste da specifiche norme.

Per I certificati e per gli estratti di Stato Civile, EMESSI DALL’UFFICIO DI STATO CIVILE non si applica l’imposta di bollo.

Per richiedere certificati anagrafici per i quali non è prevista nessuna esenzione è necessario fissare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe chiamando i numeri:

0690964323/210/329/225
 

Per i certificati in esenzione dal bollo inoltrare una richiesta allegando un documento d’identità o il tesserino di avvocato (se la richiesta è fatta da uno studio legale) all’indirizzo:

demografico@comune.monterotondo.rm.it

Per ritirare un certificato o estratto di Stato civile è necessario fissare un appuntamento presso l’ufficio di Stato Civile chiamando i numeri: 0690964245/370/392

Solo per le cittadinanze contattare il numero: 0690964324                                                             

o fare una richiesta tramite posta elettronica allegando un documento d’identità o il tesserino di avvocato all'indirizzo:

comune.monterotondo.rm@pec.it

OBBLIGO DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER I PRIVATI

In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni)

L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.)

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate

In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, CHIUNQUE (PUBBLICI E PRIVATI) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.

Cosa si può Autocertificare:

  • luogo e data di nascita;

  • residenza;

  • cittadinanza;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

  • stato di famiglia;

  • esistenza in vita;

  • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;

  • tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio

  • la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);

  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);

  • appartenenza a ordini professionali;

  • titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;

  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;

  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;

  • qualità di studente;

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;

  • vivere a carico.

Attenzione, i certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.

Scarica il modello per la tua autocertificazione
 

Attestato di soggiorno per i cittadini comunitari

Aggiornamento del 22.11.2021

Per il rilascio o rinnovo dell’Attestato di soggiorno a tempo temporaneo o permanente per Cittadini  Comunitari o appartenenti a Stati equiparati già residenti, occorre:

  • reddito anno precedente (CUD - 730 - UNICO);
  • contratto di lavoro;
  • ultime due buste paga o per COLF versamenti INPS ultimo anno (minimo 300 ore trimestrali);
  • certificato del datore di lavoro attestante Continuità Lavorativa in data attuale;
  • per lavoratori autonomi, iscrizione CC.AA., partita IVA e denuncia dei redditi;


 
Cosa occorre

  •  una marca da bollo (da €16,00) per la domanda e una per ogni permesso.

Il Soggiorno Permanente viene rilasciato dopo cinque anni dal primo Permesso Temporaneo o comunque trascorsi 5 anni di residenza anagrafica in Italia."

Ultima modifica: giovedì, 01 febbraio 2024

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